La verifica riguarda la società nel suo insieme
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore non si valuta guardando soltanto il fatturato dell’ultimo anno. L’articolo 2477 del codice civile considera anche il bilancio consolidato, i rapporti di controllo e i dati di due esercizi consecutivi. Per iniziare, servono i bilanci approvati, lo statuto e una ricostruzione dei rapporti con eventuali altre società.
I tre parametri dimensionali
La nomina è obbligatoria se, per due esercizi consecutivi, viene superato almeno uno dei limiti indicati nella tabella. È inoltre prevista quando la società deve redigere il bilancio consolidato oppure controlla una società obbligata alla revisione legale.
| Parametro | Limite da verificare |
|---|---|
| Totale dell’attivo dello stato patrimoniale | 4 milioni di euro |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4 milioni di euro |
| Dipendenti occupati in media nell’esercizio | 20 unità |
Il calendario della nomina
Quando ricorrono le condizioni previste dalla norma, l’assemblea che approva il bilancio deve provvedere alla nomina entro trenta giorni. Per l’obbligo fondato sulle soglie dimensionali, la cessazione richiede tre esercizi consecutivi senza superamento di alcun limite. Statuto, precedenti nomine e incarichi in corso vanno comunque esaminati prima di decidere.
Che cosa preparare per il primo confronto
Una cartella ordinata permette di dedicare il confronto alle decisioni. Evita di inviare soltanto una cifra o una situazione contabile priva di data: indica l’esercizio di riferimento, la data dell’assemblea prevista e le eventuali scadenze già comunicate.
- Bilanci degli ultimi esercizi e situazione contabile aggiornata.
- Statuto, visura e verbali delle precedenti nomine.
- Dati sul personale medio e rapporti di controllo.
- Informazioni sull’eventuale revisore o organo di controllo già in carica.
Dalla verifica all’incarico
Il primo confronto serve a chiarire l’esigenza della società e le informazioni mancanti. L’accettazione di una revisione richiede verifiche specifiche, anche sull’indipendenza e sull’assumibilità dell’incarico. La consulenza iniziale non equivale quindi alla nomina del revisore né comprende automaticamente l’intera attività di revisione.
Fonti e riferimenti
Riferimenti consultati il 3 ottobre 2026. Il contenuto offre un orientamento generale; documenti, scadenze e disciplina applicabile vanno verificati sul caso concreto.
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